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le agevolazioni fiscali sui mutui

detrazione d'imposta, l'imposta sostitutiva
In considerazione della forte valenza sociale collegata all' acquisto e/o costruzione dell'abitazione principale, la normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa. La normativa vigente in materia è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

L'attuale disciplina prevede una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3615,20 euro. La detrazione d'imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti ma per fruirne è opportuno verificare che ricorrano tutti i requisiti e le condizioni previste.

Il primo requisito è che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
Un'altra condizione richiesta dalla legge è che il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili (non è richiesto che l'immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato).
L'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo al mutuo.
Per aver diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea. 
La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario. In presenza di più cointestatari il diritto di detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
Il limite di 3.615,20 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. 
Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico , il coniuge che sostiene la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote.
La detrazione spetta anche all'acquirente della sola nuda proprietà.
In caso di morte del mutuatario la detrazione si trasmette all'erede.
Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione d'imposta spetta agli assegnatari o agli acquirenti. 

Le imposte sul contratto di mutuo  sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo.
Se stipulato con una banca si applica l'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% per acquisto, ristrutturazione di prima casa, L'imposta è del 2% per acquisto ristrutturazione di seconde case o altri immobili.
Se stipulato da un'impresa non bancaria si applicano le aliquote ordinarie previste sugli atti:  imposta di registro di 168 €, l'imposta per lìiscrizione ipotecaria del 2%, l'imposta fissa di bollo 14,62 € per foglio, ecc. ecc.  

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti : www.agenziaentrate.gov.it